La reiterazione dei contratti a termine dei lavoratori della scuola è abusiva. Ora lo ammette anche il Parlamento. Che tenta di evitare in extremis le pesanti sanzioni connesse alla procedura d’infrazione.

CAMERA DEI DEPUTATI Mercoledì 20 giugno 2012 669. XVI LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Politiche dell’Unione europea (XIV) ALLEGATO
ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (C. 5256 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea), esaminato il testo del disegno di legge recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (C. 5256 Governo, approvato dal Senato); [omissis] preso atto che, in materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (proc. n.2010/2045 e proc. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, nell’ambito della procedura d’infrazione 2010/2124, la Commissione europea ritiene che la prassi italiana di impiegare personale ausiliario tecnico amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l’abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; tenuto conto che, secondo informazioni raccolte dalla Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’UE, i servizi della Commissione europea si appresterebbero a proporre l’adozione di una lettera di messa in mora complementare, poiché si riterrebbe che la successione di contratti a tempo determinato non sia più circoscritta al solo personale ausiliario tecnico-amministrativo, bensì ai diversi ruoli del personale della scuola; visto che - nell’ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti - il provvedimento in esame configura il contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato; visto che l’articolo 1, commi da 9 a 3, che interviene sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (cosiddetto contratto a termine) e del contratto di somministrazione, modificando in più parti la normativa di cui al decreto legislativo 2001 n.368, attuativo alla direttiva 1999/70/CE, potrebbe consentire di rispondere alle contestazioni mosse dalla Commissione europea; [omissis]
sottolineata, tuttavia, l’esigenza di intervenire quanto prima nelle materie oggetto di procedure di infrazione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l’opportunità di segnalare al Governo l’esigenza di procedere alla pronta emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2009/52/CE e 2009/38/CE, su cui le Commissioni parlamentari hanno già reso i pareri, per consentire il rapido superamento delle procedure di infrazione n.2011/1073 e n.2011/0842.