LE ALLEGRE REGOLE DELLE UNIVERSITA’ TELEMATICHE

Le università telematiche avranno tre ulteriori e lunghi anni per adeguarsi ai parametri più restrittivi sul rapporto docente/alunni vigenti per tutte le altre università italiane.

Si è assunta la responsabilità tutta politica di questa scelta la ministra dell’istruzione, Valeria Fedeli, sconfessando platealmente la decisione assunta lo scorso dicembre, poco prima di lasciare la stanza dalla quale aveva governato per più di due anni e mezzo il dicastero di viale Trastevere, dalla ministra Stefania Giannini.

L’8 febbraio 2017 la nuova responsabile del MIUR ha firmato il decreto n. 60/2017, con il quale i termini del precedente decreto, datato 12 dicembre 2016 e dedicato all’autovalutazione, la valutazione, l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, sono rettificati in deroga a vantaggio delle università telematiche.

La novella ministeriale appare quando ormai nei consigli di dipartimento ci si prepara a far fronte a tutti i severi adempimenti e le minacciose pagelline che l’ultimo atto della Ministra Giannini ha inteso puntigliosamente scandire, in attuazione dell’obiettivo della “Valorizzazione dell’efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università”, recato fra le altre cose dal D. Lgs., 27 gennaio 2012, n. 19.

Ricordiamo cosa prevede(va) – PER TUTTI GLI ATENEI PRIVATI E STATALI (anche per quelli che, per rispettare i rigorosi criteri, dovranno guardare ad accorpamenti territoriali) – il decreto del dicembre 2016, limitandoci qui a trascrivere l’articolo 1 che ne definisce l’ambito di applicazione.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, a decorrere dall’a.a. 2017/18, ai fini del potenziamento dell’autovalutazione, dell’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle Università, con riferimento alle Università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche.

2. Definizioni:

a. Accreditamento iniziale: si intende l’autorizzazione ad istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria di cui agli allegati A, B e D.

b. Accreditamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all’accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di Assicurazione della qualità di cui all’allegato C.

c. Valutazione periodica: si intende la valutazione volta a misurare, anche ai fini di cui alla lettera b), l’efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università nell’ambito della didattica, della ricerca e della loro internazionalizzazione, sulla base degli indicatori di cui all’allegato E.

d. Sede: si intende l’insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell’Università collocate nel medesimo Comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è situata la sede legale dell’Università.

e. Corsi di studio: si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

3. La concessione, il diniego ovvero la revoca dell’accreditamento iniziale e periodico di sedi e corsi vengono disposti con decreto del Ministro su conforme parere dell’ANVUR, fatti salvi, limitatamente ai corsi di studio, i casi di decadenza automatica indicati nel presente decreto, per i quali l’Ateneo è tenuto alla soppressione del corso senza la necessità di formale provvedimento ministeriale; in caso contrario i titoli di studio eventualmente rilasciati sono privi di valore legale.

La manovra lobbistica del mondo degli atenei telematici contro i nuovi criteri per l’accreditamento previsti dalla Giannini si era immediatamente manifestata, trovando rappresentanza politica nel gruppo di Alleanza popolare (i centristi alfaniani).

Era necessario scongiurare in tempi rapidi l’ipotesi che anche alle telematiche si applicasse il criterio medio che avrebbe reso necessario osservare il rapporto di almeno sei unità di docenti ogni 150 iscritti per ottenere il via libera ministeriale a un corso telematico.

Per gli atenei telematici era ed è una questione di vita o di morte. Dopo anni di crescita ininterrotta anche in anni bui, nei quali il sistema delle università statali ha dovuto subire una “cura di lacrime e sangue”, con una drastica contrazione in termini di iscritti e di corpo docente e PTA, per le telematiche era arrivato il momento della verità. Ma il criterio prescelto dal MIUR non sarebbe stato in linea con il loro business plan.

A fronte di una retribuzione media annuale di un professore stimabile in 60 mila euro, rispettare il parametro ministeriale significherebbe spendere in retribuzione 360 mila euro. Il che impedirebbe alle telematiche di contenere il costo medio delle rette richieste agli studenti negli attuali 2 mila euro l’anno (solo di poco superiore al costo medio necessario per l’iscrizione in una università statale), che si rivelerebbe del tutto insufficiente per garantire l’appetibilità dell’offerta didattica e la profittabilità dell’impresa.

Se le università statali fossero imprese, non si esiterebbe a invocare l’art. 41 della Costituzione e la clausola di uguaglianza della Carta fondamentale, con tutte le disposizioni che a valle di queste norme costituzionali salvaguardano il valore della concorrenza, per invocare l’illegittimità di questo trattamento regolativo, che falsa il valore della competizione così caro ai fautori della enterprise university.

Ma siamo in Italia e di questi dettagli si può fare a meno tutte le volte che occorre. Basta mettere a punto qualche frasetta di aggiustamento normativo. Il nuovo parametro avrebbe dovuto essere applicato a partire dall’anno accademico 2017/2018. Si andrà, invece, all’anno accademico 2020/2021 (senza escludere la possibilità di ulteriori proroghe all’approssimarsi della scadenza del prossimo termine). E chi vivrà (o sopravviverà) vedrà.

Assumendo il suo mandato la Ministra Fedeli aveva promesso che avrebbe ascoltato le esigenze del mondo dell’Università. Con le telematiche – occorre dargliene atto – è stata veramente di parola.

Flc Cgil 30 03 2017


Data ultima modifica: 18 aprile 2017