VENETO, asili nido aperti a tutti. Bocciata la legge "prima i veneti"

Viola la Costituzione dare la precedenza ai figli dei residenti in Veneto da almeno 15 anni nell’iscrizione all’asilo nido. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza 107/2018 depositata oggi. A febbraio di due anni fa la Regione Veneto aveva varato la norma voluta dal governatore Luca Zaia, in una declinazione locale di quel «prima gli italiani» che è stato lo slogan della Lega anche nell’ultima campagna elettorale. Secondo la Corte, presieduta da Giorgio Lattanzi (giudice estensore Daria De Pretis), la legge con il criterio dei 15 anni di residenza o lavoro viola il principio di uguaglianza sancito nell’articolo 3 della Costituzione e «persegue un fine opposto a quello della tutela dell’infanzia» garantito dall’articolo 31.

La decisione dei magistrati

«Prima i veneti resta un principio forte e non scalfibile» aveva detto Zaia quando la norma era stata rinviata alla Corte costituzionale. I giudici della Consulta, però, non sono d’accordo: «La configurazione della residenza (o dell’occupazione) protratta come titolo di precedenza per l’accesso agli asili nido, anche per le famiglie economicamente deboli, si pone in frontale contrasto con la vocazione sociale di tali asili, scrivono nella sentenza ; asili che rispondono «direttamente alla finalità di uguaglianza sostanziale fissata dall’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, in quanto consente ai genitori (in particolare alle madri) privi di adeguati mezzi economici di svolgere un’attività lavorativa». Stesso argomento vale — affermano i magistrati — anche per «la funzione educativa degli asili nido»: qui «l’estraneità ad essa del “radicamento territoriale” risulta ugualmente evidente» essendo «ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri». Secondo la Consulta, inoltre, la legge veneta viola anche l’articolo 31 della Costituzione in quanto «distorce la funzione» degli asili nido e «persegue un fine opposto a quello della tutela dell’infanzia, perché crea le condizioni per privare del tutto una categoria di bambini del servizio educativo dell’asilo nido».

Gli effetti della bocciatura

La norma originaria, del 1990, riconosceva «titolo di precedenza all’ammissione» ai «bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale». Ma due anni fa era stata modificata dando «precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità: a) i bambini portatori di disabilità; b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione». Ora la modifica è stata annullata e il criterio della residenza prolungata non viene più applicato: basterà essere residenti, anche solo da un giorno, nella Regione.

Un articolo di Elena Tebano - Corriere della Sera 28 05 2018


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Data ultima modifica: 13 giugno 2018