Statuto e cariche sociali

*CARICHE SOCIALI

Consiglio Direttivo:

🔺 Giansandro Barzaghi (Presidente)

🔺 Piera Saita (Vice-Presidente)

🔺 Ferrario Giulio

🔺 Fiorucci Giulia

🔺 Nicolosi Franca

🔺 Parozzi Rita

🔺 Ricci Alberto

Organo di Revisione dei Conti:

1. Buzzi Gabriella 2. Gurgoglione Antonia 3. Zuretti Maria Rosa

Collegio di Garanzia:

1. Boni Franco 2. Punzo Maria Teresa

*Rinnovo cariche 23 03 2019 - agg.to 31 07 2021

- Associazione NonUnodiMeno Milano

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“ STATUTO ASSOCIAZIONE “NonUnoDiMeno APS”

IN DIFESA DELLA SCUOLA PUBBLICA STATALE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

📌▪1. È costituita, l’Associazione denominata: “NonUnoDiMeno APS” di seguito, in breve, “Associazione”. L’Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L’acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta.

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti/e gli/le associati/e, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bresso e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all’interno della città metropolitana di Milano non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 FINALITÀ

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità costituzionali, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- difendere la Scuola pubblica statale, quale strumento di promozione e tutela degli strati sociali svantaggiati
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa
- perseguire l’obiettivo dell’obbligo scolastico fino al 18° anno di età.

ART 3 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

📌▪1. L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post universitaria

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

📌▪2. In particolare l’Associazione si propone di:

- organizzare corsi di recupero e di rimotivazione all’interno delle scuole primarie e secondarie applicando una metodologia pedagogica che ha come riferimento l’Apprendimento Cooperativo, l’ascolto e la relazione distesa con ragazzi/e, l’Educazione tra Pari anche attraverso attività laboratoriali come ad es. radio web, attività teatrali

- realizzare eventi quali assemblee, seminari, incontri per approfondire le tematiche riferite alle attività svolte dall’Associazione

- interventi a livello di orientamento e riorientamento, accompagnamento, sostegno e inserimento nell’ambito della scuola e del mondo del lavoro. A tal fine l’associazione ritiene strategica l’area infantile evolutiva con particolare attenzione alle problematiche di handicap fisico e psichico, di emarginazione e di devianza e delle problematiche inerenti ai cittadini stranieri residenti in Italia e alla immigrazione in generale

- organizzazione e promozione dell’interculturalità anche attraverso Corsi di Italiano L2

- studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo statistico e sociologico

- interventi tesi a favorire la costruzione di Patti Territoriali con soggetti rappresentativi di istanze sociali rivolte in particolare alle fasce sociali più deboli

- organizzazione e gestione di servizi di informazione e promozione culturale
- organizzazione e promozione di attività laboratoriali inerenti alla comunicazione e all’uso dei media.

📌▪3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati/e o delle persone aderenti agli enti associati. I/le Soci/e aderenti sono le persone giuridiche, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni ed altre realtà territoriali che intendono impegnarsi a cooperare sinergicamente con l’Associazione per il raggiungimento dei fini e degli scopi sociali.

📌▪4. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’Associazione. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE

1. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l’individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 5 RACCOLTA FONDI

1. L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 AMMISSIONE

📌▪1. Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L’adesione all’Associazione è libera e consentita a chiunque senza distinzione di nazionalità, di sesso, di età, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, con la sola discriminante antifascista ed antirazzista in piena sintonia con quanto previsto dalla Carta Costituzionale.

📌▪2. I/le docenti volontari/e che si riconoscono nelle attività delle Scuole Popolari promosse dall’Associazione NonUnoDiMeno APS e ne condividono l’impostazione metodologica sono invitati ad iscriversi all’Associazione in quanto la loro attività è strettamente legata alle finalità previste da questo statuto. Tale invito non può essere equiparato ad un obbligo in quanto la scelta è personale.

📌▪3. L’Associazione può prevedere anche l’ammissione come associati/e di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

📌▪4. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo di 7 (sette) stabilito dal Codice del Terzo Settore.

📌▪5. I/le soci/e sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

5.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto.

5.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

5.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.

📌▪6. In caso di rigetto della domanda di iscrizione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato. L’interessato/a, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci il Direttivo o il Collegio dei Garanti in occasione della prima convocazione utile.

📌▪7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

📌▪1. I/le soci/e sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.

📌▪2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

📌▪3. L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio/a escludendo ogni forma di discriminazione.

📌▪4. Ciascun/a associato/a ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali

b) di essere informato/a sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento

c) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione

d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee

e) di recedere in qualsiasi momento. Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

📌▪5. Ciascun/a associato/a ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo

c) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

📌▪1. La qualifica di socio/a si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

📌▪2. L’associato/a può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo (ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.)

📌▪3. L’associato/a, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’Associazione stessa.

📌▪4. La perdita di qualifica di associato/a è deliberata dal Consiglio Direttivo.

📌▪5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’associato/a deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può presentare ricorso mediante raccomandata, o strumenti digitali inviata al Presidente dell’Associazione.

📌▪6. L’assemblea (o il Collegio dei Garanti, se istituito) delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato/a.

ART. 9 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

📌▪1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

📌▪2. Le prestazioni fornite da volontari/e sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

ART. 10 ORGANI SOCIALI

📌▪1. Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci/e

b) il Consiglio Direttivo

c) il/la Presidente

d) il Collegio dei Garanti (se istituito)

📌▪2. Gli organi sociali hanno la durata di TRE esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

📌▪3. I/le componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11 ASSEMBLEA

📌▪1. L’Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci/e.

📌▪2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. Ogni socio/a ha diritto ad esprimere un voto.

📌▪3. Agli associati Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità sono definiti nel regolamento interno.

📌▪4. L’Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal/la Vice-Presidente.

📌▪5. I/le soci/e possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

📌▪6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo e in regola con il versamento della quota di iscrizione o iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

ART. 12 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

📌▪1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

c) approvare il programma dell’attività dell’Associazione

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge

f) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza

g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

📌▪2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

ART. 13 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

📌▪1. L’Assemblea è convocata dal/la Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.

📌▪2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del/la Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

📌▪3. L’Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni di calendario prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo o della piattaforma, dell’ora e della data dell’adunanza.

ART. 14 VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

📌▪1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 10 per cento degli associati presenti in proprio o per delega.

📌▪2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in persona o per delega o in remoto in caso di riunione online.

📌▪3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

📌▪4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole di due terzi (2/3) dei presenti, in persona o per delega.

📌▪5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci in persona o per delega.

📌▪6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

📌▪7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

📌▪8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

📌▪9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si dovrà procedere a votazione segreta previa decisione a maggioranza dei presenti.

📌▪10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro (digitale) delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO

📌▪1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale

📌▪2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

📌▪3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di SETTE ad un massimo di NOVE componenti, eletti dall’Assemblea tra gli/le associati/e. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente.

📌▪4. Non può essere nominato/a Consigliere/a, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

📌▪5. I/le componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di TRE esercizi e possono essere rieletti/e.

ART. 16 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche

d) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea

e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario

f) fissare l’ammontare della quota sociale annuale

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull’attività svolta

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando le spese

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci

j) deliberare in merito all’esclusione di soci

l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza

o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio

p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee

r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso

s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

📌▪1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei/le componenti. Essi vengono dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) di tutti gli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

📌▪2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

📌▪3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del/la Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

📌▪4. Alle riunioni possono essere invitati/e a partecipare esperti/e esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

📌▪5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

📌▪6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del/la Presidente.

📌▪7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la segretario/a all’uopo nominato/a, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 18 IL/LA PRESIDENTE

📌▪1. Il/la Presidente è eletto/a a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica TRE esercizi e può essere rieletto.

📌▪2. Il/la Presidente: a) ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

📌▪3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal/la Vice Presidente.

📌▪4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del/la Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del/la Presidente.

ART. 19 IL/LA SEGRETARIO/A

1. Il/la segretario/a verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

ART. 20 COLLEGIO DEI GARANTI

📌▪1. L’Assemblea può eleggere un organo di controllo monocratico (un Garante) o un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del mandato, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

📌▪2. Il Collegio, o il Garante eventualmente nominati, ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

ART. 21 LIBRI SOCIALI

📌▪1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Garanti in caso di nomina

e) il libro dei volontari contenente i nominativi dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’Associazione

📌▪2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

📌▪3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

📌▪4. Ogni verbale deve essere firmato dal/la Presidente e dal/la Segretario/a.

ART. 22 RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell’Associazione sono rappresentate:

a) quote sociali

b) contributi pubblici;

c) contributi privati;

d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e) rendite patrimoniali;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’Art.79 comma 2, del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;

j) altre entrate espressamente previste dalla legge;

k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

ART. 23 SCRITTURE CONTABILI

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 24 ESERCIZIO SOCIALE

📌▪1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

📌▪2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di giugno.

📌▪3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale 5 marzo 2020 Adozione modulistica di bilancio Enti del Terzo Settore.

📌▪4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

📌▪5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

📌▪1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

📌▪2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità costituzionali, solidaristiche e di utilità sociale.

ART 26 ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

📌▪1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile. 📌▪2. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 27 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

*Statuto depositato alla Agenzia delle Entrate 22/06/2022

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Data ultima modifica: 29 maggio 2023